Rientri dall’estero: le nuove disposizioni

Tempo di lettura: 3 minuti

Pubblicato il 05/12/2020

Il 3 dicembre è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che contiene nuove disposizioni per gli spostamenti da e per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021 (ai seguenti link, il testo del DPCM, degli Allegati, e la Circolare Ministero dell’Interno).

Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Il dettaglio si trova all’Allegato 20, con paesi divisi in 5 elenchi: A, B, C, D, E (ELENCO DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK).

Le principali modifiche per gli ingressi dai paesi europei sono

  • Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, rimangono in Elenco B, senza particolari limitazioni, fino al 9 dicembre. Dal 10 dicembre, passano nell’elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
  • Sono previste limitazioni ulteriori per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

 

PAESI ELENCO C 

  • Fino al 9 dicembre: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Spagna (inclusi territori nel continente africano),
  • Dal 10 dicembre: oltre ai Paesi già menzionati, si aggiungono all’elenco C anche i p: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

 

DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti:

FINO AL 9 DICEMBRE

  • obbligo di compilare un’autodichiarazione
  • obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano; in alternativa, è possibile effettuare il test all’arrivo in Italia o entro 48 ore dall’arrivo.
  • Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo
  • obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso

In caso di mancata  presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

DAL 10 DICEMBRE

  • obbligo di compilare un’autodichiarazione
  • obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.
  • non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo
  • obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso

In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

DAL 21 DICEMBRE AL 15 GENNAIO

Indipendentemente da nazionalità e residenza, sono soggetti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni:

  1. coloro che si recano nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo)
  2. coloro che provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano/rientrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, per motivi non di necessità.

Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM  (a titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).

Dovranno perciò sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.

ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI TAMPONE O QUARANTENA

All’art. 8, comma 8 del DPCM sono elencati una serie di motivi per i quali è prevista l’esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena.

Una nuova, specifica ipotesi di esenzione dagli obblighi di tampone o quarantena, riguarda gli ingressi con voli “COVID-tested”, di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni (art. 8, comma 8, lettera p).

 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito viaggiare sicuri e sul sito del Ministero degli Affari Esteri alla sezione dedicata.

(aggiornato 5 dicembre)

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