La Farnesina conceda il lavoro agile ai suoi dipendenti all’estero

Tempo di lettura: 2 minuti

Pubblicato il 19/03/2021

Interrogazione a risposta scritta 4-08641

SIRAGUSA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

nei giorni scorsi il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha presentato, alle sigle sindacali rappresentative del personale dell’amministrazione, il piano organizzativo del lavoro agile (Pola), ai sensi dell’articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

nel suddetto piano viene affermata l’esclusiva applicazione dello stesso alla sola amministrazione centrale: attuandosi così una sperequazione intra-amministrativa tra lavoratori operativi presso la sede centrale e quelli invece operanti presso la rete estera. Nello specifico, si evidenzia come ai sensi dell’articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la presenza in ufficio del personale delle sedi estere sia vincolata alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali: emerge pertanto il carattere, ad avviso dell’interrogante assolutamente discutibile, della preminenza delle norme locali per quanto concerne la materia; discutibile non solo in virtù del carattere straordinario dell’emergenza sanitaria in atto, che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore determinatezza dello Stato nella gestione dei propri lavoratori oltre confine, con regole e linee operative univoche e certe; ma anche a causa dell’atteggiamento improprio perpetrato da taluni Paesi in materia di gestione sanitaria dell’emergenza epidemiologica, il quale ha, nei fatti, compromesso o rischiato di compromettere la salute dei lavoratori dello Stato;

risulta all’interrogante come all’estero esista la prassi di assegnare, ai lavoratori, il lavoro agile: infatti, centinaia di qualifiche funzionali e di diplomatici, da marzo 2020 ad oggi, sono stati trasferiti dalla sede centrale verso quelle sedi chiuse a causa del Covid-19, e ciò, pur nella consapevolezza, da parte dell’amministrazione, di evidenti condizioni avverse. Appare verosimile che molti dei trasferimenti di cui alla lista straordinaria Aaff n. 1/2021, che si andranno a verificare nei prossimi mesi, si andranno a collocare proprio in questo trend;

si tratta di un paradosso a causa del quale si attuerebbe una sovrapposizione grossolana tra la normativa vigente in materia di lavoro agile (ai sensi della quale vi è l’esclusione dei lavoratori delle sedi estere) e una prassi consolidatasi oltre confine (lavoro agile applicato ai lavoratori trasferiti nelle sedi chiuse o con condizioni avverse);

in occasione della presentazione del piano, risulta all’interrogante come non siano emersi dettagli e informazioni circa la prassi, consolidatasi all’estero, di implementazione de facto del lavoro agile in assenza di una apposita regolamentazione; mentre sono stati forniti esclusivamente i dati relativi al personale che si è avvalso a rotazione del lavoro agile presso la sede centrale, evidenziando come questo sia arrivato a circa il 70 per cento circa del totale dei lavoratori –:

quali siano le ragioni ostative ad una giusta quanto opportuna disciplina del lavoro agile presso le sedi esterne del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

se non si ritenga di adottare iniziative per rivedere le disposizioni di cui all’articolo 263, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 che riconoscono preminenza alle norme locali per quanto concerne la materia del lavoro e della sicurezza sanitaria, soprattutto alla luce del carattere straordinario dell’emergenza sanitaria in atto;

quali siano le ragioni per cui il piano organizzativo per il lavoro agile non contempli anche i dati relativi al personale che si è avvalso del lavoro agile nelle sedi estere.

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