Contro la sperimentazione animale: accolto il mio ordine del giorno

Tempo di lettura: 4 minuti

Pubblicato il 22/02/2022

Il testo del mio ordine del giorno al Milleproroghe 2022 — accolto dal Governo – nel quale si impegna l’Esecutivo a valutare l’opportunità di limitare gli effetti della proroga sul permesso di sperimentazione animale per la ricerca sugli xenotrapianti e le sostanze d’abuso, e a predisporre un nuovo finanziamento nella ricerca di metodi alternativi.

Come detto nel mio intervento (qui il video), mi auguro che l’impegno «a valutare l’opportunità di» si possa trasformare in un impegno concreto.


Atto Camera 3431
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Ordine del giorno

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

con decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), si introdussero, tra le altre, disposizioni volte a vietare la sperimentazione animale per la ricerca — di base e applicata — sugli xenotrapianti, oltre che sulle sostanze d’abuso;

il legislatore intervenne altresì, però, nel rimandare continuamente l’entrata in vigore della norma attraverso successivi interventi emendativi, il penultimo dei quali avvenne in occasione dell’approvazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238: con l’art. 33, comma 5, venne fissata la data del 30 giugno 2022;

con la presente legge di conversione, infine, otto anni dopo il già menzionato decreto legislativo n. 26 del 2014, il termine in questione è stato quindi ulteriormente prorogato al 1º luglio 2025. È da annotare come quest’ultima, triennale dilazione — che rimanderà di ben undici anni complessivi l’entrata in vigore della norma — sia stata approvata nonostante il parere contrario del Governo;

oltre a differire la sospensione dei divieti menzionati, la proroga rimanda anche l’applicazione di un’altra condizione: quella per la quale un animale già usato in una o più procedure possa subirne di nuove solo qualora queste ultime siano classificate come «lievi» o «non risveglio» (articolo 16, comma 1, lettera d) del citato d. lgs. n. 26 del 2014);

considerato che:

come rilevato nella relazione tecnica al testo del Decreto legge 183/2020, il quale conteneva una delle citate precedenti proroghe, nel settore degli xenotrapianti «non si registrano nuove domande»;

nella relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d’abuso, presentata dal Ministro della Salute alle Camere il 28 luglio 2020, al capitolo inerente i modelli sperimentali in vivo si afferma che «le informazioni sull’impiego di animali in procedure sperimentali per lo studio di sostanze d’abuso sono state acquisite da venti enti di ricerca. Tali informazioni riguardano circa 60 progetti di ricerca autorizzati, corrispondenti a circa l’80% del totale dei progetti di ricerca sulle sostanze d’abuso»; tali progetti «rappresentano circa lo 0,70% del totale dei progetti autorizzati nel periodo 2014-2020». Meno dell’1%;

sempre nella medesima relazione, al paragrafo 2.2 vengono elencate le tipologie di sostanze utilizzate: tranquillizzanti minori o ansiolitici: attività sedativa, anticonvulsivante e miorilassante (es. benzodiazepine); tranquillizzanti maggiori o neurolettici: attività sedativa e antipsicotica (es. fenotiazine); stimolanti dell’umore o antidepressivi (ad es. gli inibitori delle mono-ammino-ossidasi (I-MAO) e gli antidepressivi triciclici o eterociclici); stimolanti della vigilanza (ad es. le anfetamine MDMA e i suoi derivati amfetaminici (DOB, parametossiamfetamina); deprimenti: oppiacei, etanolo; stimolanti: cocaina, anfetaminici; allucinogeni: LSD, mescalina, psilocibina, DMT, fenciclidina (PCP); dissociativi: ketamina; nicotina; THC e cannabinoidi (Δ9 tetraidrocannabinolo);

considerato inoltre che:

la Commissione UE ha avviato una procedura di infrazione (n. 2016/2013) nei confronti dell’Italia relativa al non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

nel parere motivato inviato il 15 febbraio 2017, composto da oltre ottanta pagine, si contesta che «la legislazione italiana sembra essere ancora non conforme con tutte le disposizioni della direttiva», sollevando oltre cinquanta punti, che riguardano ventinove articoli e due allegati;

è quindi bene evidenziare che la procedura di infrazione non riguarda il divieto di sperimentazione animale sulle sostanze d’abuso e gli xenotrapianti ma, più in generale, diversi aspetti del decreto legislativo 26/2014; e che le continue proroghe disposte dal legislatore non trovano supporto nella motivazione di voler risolvere la procedura di infrazione, come anche evidenziato proprio nel Parere motivato inviato dalla Commissione;

inoltre, tra gli articoli segnalati nel parere motivato ce ne sono alcuni che assicurerebbero una maggior tutela agli animali rispetto a quanto previsto dal d. lgs. 26/2014. A mero titolo di esempio, si citano di seguito alcune mancate conformità della legislazione nazionale con quanto disposto dalla direttiva:

  • «La Commissione ritiene» che la normativa italiana «potrebbe anche fissare un livello di benessere animale inferiore a quello garantito dalla direttiva» (punto 29; mancata conformità con l’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva);
  • la normativa italiana esclude «l’obbligo di riduzione in tutti i settori di utilizzo degli animali»; e quindi le attuali disposizioni non garantiscono adeguatamente «l’obbligo generale relativo alla riduzione del numero di animali utilizzati per le procedure» (punto 58; mancata conformità con l’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva);
  • «la Commissione ritiene che le disposizioni richiamate dalle autorità italiane non garantiscano adeguatamente il rispetto dell’obbligo generale di perfezionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva», il quale afferma che «gli stati membri assicurano il perfezionamento dell’allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali» (punto 65);

rilevato infine che:

la procedura di infrazione è ferma allo stato di Parere motivato (Art. 258 TFUE) dal 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di predisporre, nel primo provvedimento utile, il finanziamento previsto dall’articolo 41, comma 2, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 26 del 2014, incrementando la percentuale destinata per l’attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi per il triennio 2023-2025;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di intraprendere le opportune iniziative legislative per escludere dalla proroga in oggetto:

a) l’autorizzazione di nuove procedure relative a xenotrapianti;

b) l’applicazione della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come «bevi» o «non risveglio»;

c) l’autorizzazione di nuove procedure che prevedano la sperimentazione animale di sostanze quali stimolanti (cocaina, anfetaminici), allucinogeni (LSD, mescalina, psilocibina, DMT, fenciclidina (PCP)), nicotina, etanolo.

Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Sarli, Flati, Testamento, Biancofiore, Brambilla, Sandra Savino, Rizzetto, Bellucci, Prisco, Frassinetti, Trano, Paxia, Papiro.

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