Mozione
Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Menga
La Camera,
premesso che:
dal 07 gennaio 2022 è stata rilevata nelle province limitrofe di Genova ed Alessandria la presenza di Peste Suina Africana (PSA) nel cinghiale, una malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suini domestici e selvatici per i quali risulta spesso letale;
la PSA è una malattia con un vasto potenziale di diffusione grazie anche alla notevole capacità di resistenza dell’agente eziologico nell’ambiente esterno e nel caso dovesse estendersi agli allevamenti di suini domestici, comporterebbe pesanti ripercussioni con danni ingenti sia per la salute animale, che per il comparto produttivo in particolare per il commercio comunitario ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti;
con decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, il Governo ha emanato misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA, prevedendo, oltre alla nomina di un commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana, altre disposizioni, tra le quali il contrasto all’espansione del virus attraverso la costruzione di recinzioni attorno alle aree infette, una delega alle regioni di programmazione e attuazione di piani di contenimento e, infine, misure volte a tutelare gli allevamenti attraverso l’implementazione della biosicurezza;
il 4 maggio 2022 l’Istituto zooprofilattico del Lazio ha segnalato e individuato un caso di PSA all’interno del Parco dell’Insugherata, un’area naturale protetta situata nella zona nord del Comune di Roma Capitale, a seguito del quale è stato attivato il monitoraggio sull’intera zona e successivamente, tramite Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, definita una zona infetta;
in considerazione delle possibili gravi ripercussioni per il comparto suinicolo e i settori produttivi ad esso collegati, secondo le raccomandazioni dell’ISPRA risulta di cruciale importanza limitare la diffusione della PSA, attraverso l’adozione di drastiche misure di biosicurezza, che dovranno riguardare anche l’inibizione dell’attività venatoria nelle aree interessate dall’infezione, al fine di evitare la dispersione degli animali sul territorio e con essa la possibile diffusione del virus, sia in modo diretto, che indiretto;
il Decreto ha inizialmente previsto l’adozione da parte delle Regioni di un Piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale, mediante la ricognizione della consistenza della specie all’interno del territorio di competenza, l’indicazione di metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana;
lo stesso Decreto riserva una limitata considerazione agli allevamenti intensivi dal punto di vista del rischio sanitario insito in tale tipologia di attività produttiva, stante l’innegabile potenziale insorgenza e diffusione della malattia che gli stabilimenti suinicoli di tipo industriale comportano;
in sede di conversione in legge il Decreto sembra autorizzare l’automatismo del controllo generalizzato delle popolazioni di cinghiali su scala nazionale e su base annuale, indipendentemente dalla presenza di focolai del virus, all’interno dei Piani regionali, in aperto contrasto con i principi di necessità e proporzionalità delle azioni di contrasto alla diffusione della malattia previsti dal Regolamento (UE) 429/2016, spingendo le Regioni, nelle more di adozione dei Piani, ad assumere misure emergenziali di deregolamentazione in materia venatoria per quanto riguarda la specie del cinghiale, che determinano un indebito danno alla biodiversità;
occorre considerare che l’eradicazione della PSA e la gestione venatoria delle popolazioni di cinghiali, sono attività prive di qualsiasi relazione in quanto i principi e i metodi appaiono profondamente diversi e nello stesso senso si è espresso anche l’ISPRA nel suo intervento davanti la Commissione Agricoltura del Senato, dello scorso 28 febbraio. L’eradicazione della PSA, infatti, è un intervento con finalità sanitarie che non può essere messo in relazione con un’attività ludico-ricreativa come la caccia o il controllo faunistico svolto da privati cittadini;
alla luce della nuova formulazione dell’art. 9 della Costituzione (Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n.1) che prevede all’art. 9 la protezione degli animali, dell’ambiente, biodiversità ed ecosistemi come valori primari costituzionalmente protetti, gli animali e la biodiversità assumono valore di bene costituzionalmente garantito la cui tutela risulta equiparata a quella di beni di pari rango – quali tra tutti la tutela della salute – e rispetto ai quali si pone la necessità di un bilanciamento in tutti i casi ricorra un contrasto tra tali principi, come nel caso di cui si discute;
l’analisi delle fonti sovranazionali quali il Regolamento (UE) 429/2016, i Regolamenti delegati (UE) 2020/687 e 2020/689, la Direttiva 2002/60/CE, nonché delle fonti nazionali quali il D. Lgs. 54/2004 in attuazione della citata Direttiva (recante disposizioni specifiche per la peste suina africana), evidenzia come il controllo e l’eradicazione dell’epidemia passi attraverso un’ampia gamma di misure attuabili a partire dall’identificazione di un focolaio e non si identifichi necessariamente in un controllo generalizzato delle popolazioni di cinghiali su tutto il territorio nazionale, anche attraverso norme derogatorio dell’esercizio venatorio;
impegna il Governo
a disporre opportune misure per garantire che gli interventi per il controllo della peste suina africana siano condotti nei limiti di necessità e proporzionalità rispetto alla situazione epidemiologica in atto, utilizzando in via prioritaria metodi ecologici e misure di biosicurezza non cruente, commisurate al rischio effettivo di diffusione del virus;
a rafforzare le misure restrittive della caccia ludico ricreativa in prossimità delle aree critiche e ben oltre il periodo di emergenza, che spinge i cinghiali ad uscire dal territorio naturale per occupare luoghi più sicuri, avvicinandosi ad allevamenti di suini allo stato brado non protetti, non tutelati e non sorvegliati, con evidente aumento del rischio di diffusione della PSA;
a disporre rigorose misure di controllo del territorio, per stroncare gli allevamenti clandestini di cinghiali, ma anche per accertare la presenza dei requisiti sanitari degli esemplari allevati, in particolare sulle aziende faunistico venatorie, ove ancor oggi è possibile reimmettere i cinghiali per fini di caccia, con esemplari potenzialmente infetti, che spesso fuggono a causa dell’assenza o inadeguatezza delle recinzioni;
ad adottare opportune iniziative per incrementare gli stanziamenti previsti all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 9 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 7 aprile 2002, da destinare all’installazioni di recinzioni anche nelle zone limitrofe alle aree dichiarate infette, considerate fondamentali per contenere la diffusione della peste suina africana;
ad adottare in un prossimo intervento legislativo opportune misure per la riduzione del numero degli animali negli allevamenti intensivi, con il progressivo superamento di un modello produttivo insostenibile che non di rado determina gravi conseguenze non solo sul benessere animale ma sotto il profilo sanitario e della sicurezza alimentare.